Calcolo del quorum e delle maggioranze in assemblea di condominio
Verifica in pochi secondi se l'assemblea è validamente costituita e se una delibera è approvata, in prima o seconda convocazione, secondo l'art. 1136 del Codice Civile.
Serve la presenza di almeno 6 condòmini (maggioranza dei partecipanti) e 667 millesimi (2/3 del valore) — art. 1136, comma 1 c.c.
L'assemblea non è validamente costituita: nessuna delibera è valida.
Strumento di calcolo a scopo informativo, basato sull'art. 1136 c.c. Non sostituisce la consulenza legale né la verifica del regolamento condominiale, che può prevedere quorum diversi nei limiti di legge.
Quorum costitutivo e quorum deliberativo
Ogni assemblea condominiale è retta da un principio di doppia maggioranza: contano sia il numero di condòmini (le «teste») sia i millesimi di proprietà che rappresentano. Il quorum costitutivostabilisce quando l'assemblea è validamente riunita; il quorum deliberativo stabilisce quando una singola delibera è approvata.
Prima convocazione
- Costitutivo: maggioranza dei partecipanti + almeno 2/3 del valore (667 millesimi) — art. 1136, comma 1, c.c.
- Deliberativo (ordinario): maggioranza degli intervenuti + almeno metà del valore (500 millesimi).
Seconda convocazione
- Costitutivo: un terzo dei partecipanti + almeno 1/3 del valore (334 millesimi) — art. 1136, comma 3, c.c.
- Deliberativo (ordinario): maggioranza degli intervenuti + almeno 1/3 del valore (334 millesimi).
Maggioranze qualificate
- Maggioranza degli intervenuti + 500 millesimi (sempre): nomina e revoca dell'amministratore, liti, riparazioni straordinarie di notevole entità e innovazioni agevolate dell'art. 1120, comma 2 — art. 1136, commi 2 e 4, c.c.
- Maggioranza degli intervenuti + 667 millesimi: innovazioni dell'art. 1120, comma 1 — art. 1136, comma 5, c.c.
Domande frequenti
Qual è il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione?
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i due terzi (667 millesimi) del valore dell'edificio (art. 1136, comma 1, c.c.).
Quali maggioranze servono in seconda convocazione?
In seconda convocazione l'assemblea è valida con l'intervento di un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo (334 millesimi) del valore dell'edificio; la delibera ordinaria è approvata con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore (art. 1136, comma 3, c.c.).
Che maggioranza serve per nominare o revocare l'amministratore?
La nomina e la revoca dell'amministratore, le liti e le riparazioni straordinarie di notevole entità richiedono sempre il voto della maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi (art. 1136, commi 2 e 4, c.c.), sia in prima che in seconda convocazione.
Come si calcola la maggioranza per le innovazioni?
Le innovazioni dell'art. 1120, comma 1, c.c. richiedono la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio (667 millesimi), ai sensi dell'art. 1136, comma 5, c.c.
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