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Calcolo del quorum e delle maggioranze in assemblea di condominio

Verifica in pochi secondi se l'assemblea è validamente costituita e se una delibera è approvata, in prima o seconda convocazione, secondo l'art. 1136 del Codice Civile.

1 · Il condominio

I millesimi totali dell'edificio sono considerati pari a 1000.

2 · Presenze in assemblea
Assemblea non costituita

Serve la presenza di almeno 6 condòmini (maggioranza dei partecipanti) e 667 millesimi (2/3 del valore) — art. 1136, comma 1 c.c.

3 · Votazione
Delibera non approvata

L'assemblea non è validamente costituita: nessuna delibera è valida.

Strumento di calcolo a scopo informativo, basato sull'art. 1136 c.c. Non sostituisce la consulenza legale né la verifica del regolamento condominiale, che può prevedere quorum diversi nei limiti di legge.

Domande frequenti

Qual è il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione?

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i due terzi (667 millesimi) del valore dell'edificio (art. 1136, comma 1, c.c.).

Quali maggioranze servono in seconda convocazione?

In seconda convocazione l'assemblea è valida con l'intervento di un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo (334 millesimi) del valore dell'edificio; la delibera ordinaria è approvata con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore (art. 1136, comma 3, c.c.).

Che maggioranza serve per nominare o revocare l'amministratore?

La nomina e la revoca dell'amministratore, le liti e le riparazioni straordinarie di notevole entità richiedono sempre il voto della maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi (art. 1136, commi 2 e 4, c.c.), sia in prima che in seconda convocazione.

Come si calcola la maggioranza per le innovazioni?

Le innovazioni dell'art. 1120, comma 1, c.c. richiedono la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio (667 millesimi), ai sensi dell'art. 1136, comma 5, c.c.

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